Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che con il corrente mese compie 20 anni, ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa delle società per la commissione di reati ad opera di persone fisiche ad esse legate, che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
La responsabilità amministrativa dell’ente si configura come responsabilità “aggiuntiva” rispetto a quella della persona fisica e può comportare l’applicazione di aspre sanzioni, sia pecuniarie, che nel massimo edittale possono arrivare a superare anche il milione di euro, sia interdittive (dal divieto di pubblicizzare beni o servizi, fino all’interdizione dall’esercizio dell’attività), applicabili, anche in via cautelare, e che porterebbero all’impresa ulteriori danni tanto economici che di operatività.
Tuttavia ogni azienda può evitare questa forma di responsabilità adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costantemente verificato ed aggiornato.
Con il passare del tempo, inoltre, le fattispecie di reato ricomprese nell’ambito applicativo della norma vengono via via ampliate, con conseguente aumento dell’elenco dei reati presupposto, che comprendono oggi numerose fattispecie. Particolarmente significativa è stata l’impronta lasciata dai rapporti con le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Anche la qualificazione ad opera dell’art. 42, comma 2, del Decreto “Cura Italia” (DL. N. 18/2020), del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro, apre la strada, anche in termini di responsabilità amministrativa – evitabile con i modelli “231” delle condotte ascrivibili al datore di lavoro per il mancato rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per questi motivi sempre più aziende si stanno adeguando ai dettami del Decreto “231”, da ciò spesso ottenendo anche vantaggi indiretti, come ad esempio il miglioramento delle procedure aziendali passate sotto esame da parte degli Organismi di vigilanza.
Tali modelli organizzativi si rivelano essere anche uno strumento di check up aziendale, utile al miglioramento delle procedure e, verosimilmente, all’abbattimento dei costi, alla tracciabilità delle operazioni e alla regolamentazione dei processi.
Inoltre vi possono essere ulteriori vantaggi: alcune legislazioni regionali hanno previsto, tra i requisiti preliminari per l’accesso in settori specifici, l’applicazione della disciplina dettata dalla 231. Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che individua la presenza del “modello 231” tra gli elementi di valutazione ai fini del punteggio per l’attribuzione del rating di legalità. Nel Codice degli Appalti la conformità agli adempimenti 231 si connota come autonomo requisito reputazionale ai fini dell’attribuzione del rating di impresa maggiormente affidabile per il committente pubblico. Anche nel settore degli appalti privati l’adozione del modello organizzativo “231” è presa in considerazione.
Per questi motivi Feinar propone alle imprese tutta l’assistenza necessaria per la redazione ed attuazione dei modelli “231” nonché per la costituzione degli organismi di vigilanza per l’attività di controllo.
Il servizio commerciale di Feinar è sempre a disposizione per fornire approfondimenti ed informazioni in merito ai nostri servizi, contattaci: : commerciale@feinar.it