Con Decreto n. 10 del 4 maggio 2020, è stato disposto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.
Tra i beneficiari rientrano:
• dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (in quanto per questi comparti opera l’articolo 29 del DL n. 18/2020) che:
– abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020;
– abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (1°gennaio 2019 – 31 gennaio 2020);
• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.
NB
Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori non devono essere titolari di:
– altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
– pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda.







