Dal 1° luglio 2020 cambiano le modalità per calcolare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
La legge di Bilancio 2020 ha modificato le regole, prevedendo nuove percentuali di calcolo che tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo. Di conseguenza, per i veicoli ad alte emissioni CO2 le percentuali su cui si calcola il fringe benefit aumentano.
Le novità sulla tassazione delle auto aziendali sono effettivamente operative a partire da luglio e non interessano tutti i veicoli, ma solo:
- le auto aziendali immatricolate dal 1 gennaio 2020
- concesse al dipendente con contratto stipulato a decorrere dal 1 luglio 2020.
Non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate cosa significhi “Contratto stipulato”, ma è logico presumere che ci si riferisca alla data di assegnazione dell’auto al dipendente da parte dell’azienda.
Ciò significa che per tutte le auto aziendali concesse ai dipendenti fino al 30 giugno 2020 valgono le regole precedenti (qualsiasi contratto stipulato tra azienda e dipendente prima del 1 luglio 2020 usufruisce di un fringe benefit del 30% a prescindere dal livello di emissioni di CO2 del veicolo).
Ricordiamo inoltre quanto segue.
La concessione dell’autovettura aziendale in uso promiscuo è un fringe benefit soggetto a tassazione così come previsto dall’art 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni).
L’importo da assoggettare a tassazione è un valore del tutto forfettario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo nonché della percorrenza che il dipendente effettua realmente.
È del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base della commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione, l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.
Per espressa previsione normativa il costo chilometrico di esercizio è desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Si sottolinea, infine, che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito, determinato come sopra specificato, deve essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.
Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell’IVA.
Si ricorda, infine, che non concorre a formare il reddito del dipendente l’utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per l’effettuazione di trasferte.
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