Tra le novità introdotte per i datori di lavoro e i dipendenti dal Decreto Legge n.146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), vi è anche un intervento volto ad introdurre una nuova misura al fine di contrastare il lavoro irregolare.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, la norma introdotta in sede di conversione, stabilisce che a partire dal 21 dicembre 2021, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Si applicano in tal caso le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015 (Comunicazione preventiva per Lavoratori Intermittenti), ai sensi del quale “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, ovvero non sia stata comunicata preventivamente l’eventuale proroga del termine inizialmente comunicato. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004.
In relazione al nuovo obbligo comunicativo, è dell’11 gennaio 2022 la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che specifica tempi e modalità di comunicazione.
In attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche, sarà infatti sufficiente inviare una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi nota INL allegata).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto rimane consigliabile conservare una copia della comunicazione in azienda in caso di Ispezione.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi in assenza dei quali l’adempimento sarà considerato omesso:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico
I nostri Uffici rimangono a disposizione per eventuali approfondimenti.
N.B.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.







