L’art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.
La norma ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.
Ora, il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.
Attenzione, l’esclusione dall’Esterometro delle operazioni inferiori a 5.000 euro riguarda solo le operazioni di acquisto e non anche quelle di vendita, tutti i documenti di vendita dovranno essere emessi in modalità telematica nei confronti dello SDI.
Esterometro
Ferma l’esclusione per le operazioni passive di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:
- per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) il documento va emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; - per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:
- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.
L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.
La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.
Si ricorda che per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti “minori” (minimi e forfetari) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro, le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche con riferimento a detti soggetti.
Modalità operative consigliate
Ai fini pratici si consiglia di utilizzare registri Iva diversi per l’emissione dei documenti elettronici e di tener separata la registrazione dei documenti cartacei rispetto a quelli telematici.
Anche dal punto di vista della numerazione si consiglia di ripartire dal progressivo 1 aggiungendo un suffisso che identifichi la tipologia di documento.
Si ricorda che i documenti emessi in formato telematico XBRL dovranno essere archiviati in modalità ottica sostitutiva così come già ora avviene per le normali fatture di vendita/acquisto provenienti dall’Italia.
La duplicazione delle numerazioni e dei registri Iva (tra documenti telematici e cartacei) sarà necessaria anche in futuro perché si potrà, per scelta, continuare ad integrate/autofatturare in maniera “cartacea” i documenti di acquisto esteri di importo inferiore ai 5.000 euro.
Dal punto di vista della registrazione contabile, non cambiano le modalità di rilevazione dei documenti.
Portale fatturazione elettronica Feinar
Per le aziende che utilizzano il portale della fatturazione elettronica fornito da Feinar, le modalità operative per l’invio dei documenti di vendita UE/EXTRAUE e delle autofatture per operazioni con l’estero, si riducono all’emissione di un nuovo documento elettronico.
Per le fatture di vendita UE/EXTRAUE verrà utilizzato il tipo documento già utilizzato per le fatture normali (TD01, TD02, TD03….).
Per le autofatture su acquisti UE/EXTRAUE si utilizzeranno le tipologie documento TD17, TD18 e TD19, come già indicato precedentemente.
Integrazione fatture reverse charge nazionale
Si ricorda che l’integrazione telematica delle fatture in reverse charge nazionale, pur essendo possibile tramite apposita tipologia documento (TD16 integrazione reverse charge interno), NON è obbligatoria, questo vuol dire che:
- è possibile inviare allo SDI apposita autofattura TD16 anche per le fatture in reverse charge emesse da fornitori italiani. All’interno del portale Feinar è stata creata una apposita funzionalità (menù DOCUMENTI→AZIONI→GESTIONE INTEGRAZIONE AUTOFATTURE) che permette la creazione facilitata dei documenti da inviare allo SDI;
- è possibile, in alternativa, continuare a gestire le fatture in reverse charge nazionale con le stesse modalità attualmente già applicate e cioè, nella gran parte dei casi, attraverso l’integrazione manuale dell’IVA e la doppia registrazione negli appositi registri di vendita e acquisti.







