A seguito dell’ultima, e definitiva, modifica apportata dal DL 167/2024, all’art. 2-bis della legge 143/2024, che disciplina l’erogazione del “Bonus Natale”, riepiloghiamo tutte le necessarie informazioni e i requisiti per l’accesso.
Il Bonus prevede un’indennità pari ad €100,00 netti, da riproporzionare in base alla durata del rapporto di lavoro durante il 2024 e da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del dipendente.
La recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 22/E del 19/11/2024) ha fornito gli ultimi chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari. I requisiti per accedere al bonus sono i seguenti:
- Reddito complessivo non superiore ad €28.000,00 (considerato per l’anno di imposta 2024). Tale importo è comprensivo anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, imposta sostitutiva e delle quote esenti previste dai regimi agevolati (es. Impatriati);
- Imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, superiore all’importo delle detrazioni da lavoro dipendente;
- Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico. Ricordiamo che per risultare fiscalmente a carico, è necessario che il figlio abbia un reddito annuo non superiore ad € 2.840,51 o ad € 4.000,00 per figli fino a 24 anni di età. Non è necessario che il figlio sia a carico al 100%.
L’agenzia ha inoltre fornito una importante precisazione, in merito alla incumulabilità del bonus all’interno dello stesso nucleo famigliare: in presenza di due lavoratori dipendenti che siano coniugi o conviventi di fatto (a norma dell’art. 1 co. 36-37 L 76/2016) il bonus spetta solamente ad uno di essi, qualora ovviamente sussistano tutte le condizioni richieste. Al contrario, la mera convivenza tra i due soggetti non pone limiti al cumulo del bonus.
Sarà quindi onere del dipendente richiedere il bonus, sapendo che, qualora in sede di conguaglio l’importo risulti non dovuto, ad esempio per superamento del reddito, dovrà essere restituito.
Per i rapporti part time presso diversi datori, è previsto che la richiesta possa avvenire solamente presso un unico datore (a scelta del richiedente), salvo evidenziare che non saranno possibili controlli legati al reddito in caso di part time ancora in essere alla data della richiesta. Pertanto, in caso di eventuali richieste da parte dei dipendenti interessati, non sarà possibile effettuare alcun controllo sulle condizioni reddituali procedendo all’erogazione unicamente sulla base dei dati dichiarati.
Per quanto riguarda invece la presenza di più rapporti di lavoro durante l’anno di imposta, è dovere del lavoratore consegnare all’ultimo datore, che erogherà il bonus, le Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti, così da poterne quantificare correttamente l’importo spettante. Facciamo inoltre presente che per poter procedere alla corretta definizione del Bonus si renderà necessario procedere al “Maxi-conguaglio” fiscale dei redditi dei diversi datori di lavoro fatto salvo ricevere indicazioni diverse da parte dei singoli lavoratori.
Eventuali importi spettanti ma non erogati, o erroneamente erogati, potranno essere, in ogni caso, recuperati in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025.
La richiesta del bonus avviene a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal dipendente, il quale deve dichiarare di essere in possesso delle condizioni richieste e indicare il codice fiscale del figlio/figli, nonché del coniuge o del convivente di fatto.
L’importo versato dall’azienda a titolo di Bonus Natale verrà utilizzato in compensazione nel modello F24 mediante il codice Tributo indicato dall’Agenzia delle Entrate.







