Anche per l’anno 2025, considerata l’importanza del tema, riteniamo opportuno fornire le principali indicazioni per l’accesso all’esonero contributivo attinente alla certificazione per la parità di genere (istituito dalla L. 162/2021).
Si ricorda che solamente i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere (rilasciata da Organismo di certificazione accreditato), hanno la possibilità accedere all’incentivo.
Per l’anno 2024 la richiesta di esonero è riservata ai datori che abbiano ottenuto la certificazione entro il 31.12.2024 (intesa come data ultima di rilascio della certificazione).
L’esonero prevede uno sgravio pari, al massimo, all’1% dei contributi previdenziali dovuti dal datore, per un importo annuo non superiore ad € 50.000 (la quota mensile sarà di € 4.166,66) e la durata sarà corrispondente all’intero periodo di validità della certificazione, con inizio dal
primo mese di validità della stessa.
La domanda va presentata entro il 30.04.2025 tramite il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN_” all’interno della sezione del portale delle agevolazioni del sito Inps.
Precisiamo che, al momento della presentazione della domanda, per il calcolo dell’esonero sono richiesti alcuni dati di stima (come ad esempio l’aliquota datoriale media, la forza aziendale media, la retribuzione media mensile globale, riferibili al periodo di validità della
certificazione).
Tutte le richieste presentate verranno processate e confermate solamente al termine del periodo di raccolta, quindi in data successiva al 30.04.2025.
L’Inps inoltre precisa che, il datore che abbia già presentato la domanda nelle campagne precedenti, e che sia ancora in possesso della Certificazione parità di genere, non deve presentare nuovamente la domanda, in quanto a seguito dell’accoglimento, l’esonero è riconosciuto per tutto il periodo di validità della Certificazione stessa (quindi 36 mesi).
L’incentivo in oggetto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti dalla normativa, salvo questi ultimi non prevedano espresso divieto di cumulo.
Ulteriori informazioni di carattere tecnico sono contenute nei messaggi INPS n. 4479/2024, n. 4614/2023, n. 2844/2024 e nella circ. INPS n. 137/2022.







