A seguito delle novità alla disciplina delle trasferte dei dipendenti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 15/E del 22.12.2025 ha voluto fornire chiarimenti e ulteriori modifiche, meritevoli di attenzione.
Le modifiche riguardano due aspetti:
- RIMBORSI CHILOMETRICI: l’Agenzia chiarisce, modificando l’attuale e vigente regolamentazione, che nel caso di trasferte all’interno del Comune i rimborsi chilometrici per utilizzo del mezzo proprio non costituiscono reddito imponibile e dunque non devono essere soggetti a tassazione. A tal proposito va precisato che come per le trasferte fuori Comune, l’esenzione è ammessa nei limiti dei parametri delle tabelle ACI. Per le trasferte all’interno del Comune, dunque, risultano esenti tutte le spese di viaggio, trasporto, rimborsi chilometrici, purché debitamente provate e documentate.
- SPESE NON DOCUMENTABILI: per quanto riguarda le spese di pedaggio autostradale e parcheggio, nell’ambito di trasferte sia all’interno che fuori dal Comune, viene ora precisato che tali spese, purché debitamente provate e documentate, non concorrono alla formazione del reddito, in quanto riconducibili alle spese di viaggio.
È finalmente definita in modo inequivocabile la gestione di questa tipologia di spese, che saranno esenti da tassazione, ma dovranno comunque essere provate e documentate.
In merito l’Agenzia precisa che, per le spese di parcheggio, i documenti giustificativi devono essere tali da identificare in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
L’Agenzia infine conferma quanto già noto in merito alla tracciabilità delle spese: ai fini dell’esenzione dal reddito, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto devono essere effettuate con metodo tracciabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che, anche le spese di pedaggio autostradale e parcheggio, che ora rientrano tra le spese di viaggio, debbano essere effettuate con metodo tracciabile per potersi ritenere esenti.
I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.







