L’ultimo rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria (datato 22.11.2025) ha introdotto delle modifiche alla disciplina del welfare contrattuale.
In particolare, a decorrere dall’anno 2026, l’importo da destinare a strumenti di welfare viene innalzato ad € 250,00.
Inoltre, per il solo anno 2026, in via eccezionale, tale importo dovrà essere messo a disposizione dei lavoratori entro il mese di febbraio. Per le annualità successive, l’erogazione rimane fissata al mese di giugno.
Si precisa che il citato Accordo di rinnovo è ancora in attesa di firma definitiva, e, sebbene sull’argomento non siano ancora pervenute note illustrative da parte delle Associazioni di categoria, è opportuno attivarsi per adempiere all’obbligo contrattuale nei termini stabiliti.
Si ricorda, pertanto, che tale importo:
- è omnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR;
- non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda;
- è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso la medesima azienda.
Destinatari del beneficio saranno tutti i lavoratori, non in prova, in forza al 1° febbraio 2026 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Quanto convenuto dalle Parti va ad aggiungersi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Tra le opzioni, ricordiamo che è già consolidata “l’opzione Fondo Metasalute”, che il lavoratore può scegliere secondo le modalità e le tempistiche comunicate annualmente dal Fondo medesimo.
Le misure di welfare erogate nel rispetto di particolari disposizioni normative consentono la deducibilità dei costi per l’azienda e non concorrono alla formazione di reddito di lavoro per il dipendente, raggiungendo così un duplice obiettivo:
- aumento della retribuzione reale dei lavoratori;
- riduzione dell’impatto fiscale e contributivo dei compensi non monetari.







