A fronte delle più recenti disposizioni normative, in vigore dal 07.04.2026, desideriamo fornire un aggiornamento in merito agli adempimenti connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working).
Adempimenti in materia di salute e sicurezza
Vengono rafforzati gli obblighi posti in capo al datore di lavoro in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile.
In particolare, viene espressamente richiesto di:
- predisporre un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in smart working;
- garantire la consegna dell’informativa ai lavoratori interessati e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove presente;
- assicurare una cadenza almeno annuale per l’aggiornamento e la riconsegna dell’informativa;
- conservare adeguata evidenza dell’avvenuto adempimento, anche ai fini probatori.
Continuità con la disciplina già vigente
Le disposizioni sopra richiamate non introducono, sul piano sostanziale, nuovi obblighi ma si inseriscono nella disciplina già esistente in materia di lavoro agile e sicurezza sul lavoro, rafforzandone la portata applicativa e il rilievo sanzionatorio.
Per ciascun lavoratore dipendente che operi in modalità agile, resta necessario:
- predisporre uno specifico accordo individuale di lavoro agile;
- effettuare la relativa comunicazione telematica al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Indicazioni operative
Per le posizioni oggetto di accordi individuali di smart working è necessario:
- verificare, con il supporto dei consulenti o fornitori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di essere in possesso di un’informativa aggiornata sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- qualora emerga la mancanza o l’inadeguatezza di tale documentazione, procedere senza indugio alla relativa predisposizione o revisione;
- assicurare la formale consegna dell’informativa ai lavoratori interessati e la relativa trasmissione al RLS, ove presente;
- rispettare una cadenza almeno annuale per l’aggiornamento e la riconsegna del documento, conservando idonea prova dell’avvenuto adempimento.
In merito, la normativa ora vigente contempla sanzioni penali anche in caso di mancato rispetto dell’obbligo informativo al dipendente, prevedendo la pena dell’arresto o dell’ammenda (fino a 5.200,00€).
Si segnala, inoltre, l’opportunità di verificare attentamente l’attualità e l’adeguatezza di eventuali modelli informativi già adottati in passato, affinché gli stessi risultino coerenti con l’attuale organizzazione aziendale, con le mansioni concretamente svolte, con gli strumenti utilizzati e con le modalità effettive di esecuzione della prestazione lavorativa da remoto.







