Dal 1° luglio 2020 sono cambiate le modalità per calcolare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La legge di Bilancio 2020 ha modificato le regole, prevedendo nuove percentuali di calcolo che tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo. Di conseguenza, per i veicoli ad alte emissioni CO2 le percentuali su cui si calcola il fringe benefit aumentano.
Le novità sulla tassazione delle auto aziendali sono diventate operative a partire da luglio e non interessano tutti i veicoli, ma solo:
• le auto aziendali immatricolate dal 1 luglio 2020;
• concesse al dipendente con contratto stipulato a decorrere dal 1 luglio 2020.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 46/E del 14 agosto 2020 ha cercato di chiarire i criteri di applicazione della normativa elencando le varie situazioni possibili di seguito sintetizzate:
• per i contratti di assegnazione con data precedente al 1 luglio 2020 che riguardino veicoli immatricolati con data precedente al 1 luglio 2020 rimangono in vigore le regole già precedentemente adottate (fringe benefit del 30% a prescindere dal livello di emissioni di CO2 del veicolo);
• per i contratti di assegnazione stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020 che riguardino veicoli immatricolati a partire dal 1 luglio 2020 si procederà con il nuovo calcolo basato sul livello di emissioni di CO2;
• per i contratti di assegnazione stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020 che riguardino veicoli immatricolati con data precedente al 1 luglio 2020 non è possibile applicare alcun criterio forfettario, ma dovrà essere applicato il valore normale rapportato al solo utilizzo privato.
Su tale ultimo punto di difficile applicazione, sono attesi ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che:
La concessione dell’autovettura aziendale in uso promiscuo è un fringe benefit soggetto a tassazione così come previsto dall’art 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni).
L’importo da assoggettare a tassazione è un valore del tutto forfetario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo nonché della percorrenza che il dipendente effettua realmente.
Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione, l’importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile.
Per espressa previsione normativa il costo chilometrico di esercizio è desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Si sottolinea, infine, che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l’importo da far concorrere alla formazione del reddito, determinato come sopra specificato, deve essere ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.
Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell’IVA.
Si ricorda, infine, che non concorre a formare il reddito del dipendente l’utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per l’effettuazione di trasferte.