Anche per l’anno 2024 il CCNL Metalmeccanica Industria (art.17, Sez. Quarta, Titolo IV) prevede di destinare a strumenti di welfare la somma di € 200, in favore dei lavoratori.
Tale importo:
- è omnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR;
- non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda;
- è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso la medesima azienda.
Destinatari del beneficio sono tutti i lavoratori, non in prova, in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Quanto convenuto dalle Parti va ad aggiungersi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Tra le opzioni, ricordiamo che è già consolidata “l’opzione Fondo Metasalute”, che il lavoratore può scegliere secondo le modalità e le tempistiche comunicate annualmente dal Fondo medesimo.
Le misure di welfare erogate nel rispetto di particolari disposizioni normative consentono la deducibilità dei costi per l’azienda e non concorrono alla formazione di reddito di lavoro per il dipendente, raggiungendo così un duplice obiettivo:
- aumento della retribuzione reale dei lavoratori;
- riduzione dell’impatto fiscale e contributivo dei compensi non monetari.
Il nostro Servizio Sindacale è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.