La Legge 145/2018 ha introdotto delle novità per il c.d. “regime forfetario”, al quale possono aderire solo “persone fisiche” che nell’anno precedente abbiamo percepito “compensi non superiori a 65.000 euro”.
Avendo superato la condizione ostativa all’accesso relativa alla spesa complessiva sostenuta per l’impiego di dipendenti e collaboratori, oggi il contribuente in regime forfetario può essere anche “datore di lavoro” e quindi avere dipendenti e collaboratori.
In tale ipotesi, la norma prevede che il datore di lavoro in regime forfetario non è sostituto d’imposta e pertanto non è tenuto ad operare le ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai dipendenti.
I dipendenti dovranno pertanto provvedere autonomamente per gli adempimenti fiscali, in particolare dovranno presentare la dichiarazione dei redditi, effettuare i versamenti d’imposta (anticipi, addizionali regionali e comunali, ecc.).
È evidente che si tratta di una novità di assoluto rilievo, che incide su diversi adempimenti connessi alla gestione del personale e alla elaborazione delle buste paga, con effetto già dal 1° gennaio 2019.
Le aziende individuali con dipendenti e collaboratori che abbiano optato per il regime forfetario dovranno pertanto comunicare tempestivamente al Servizio paghe Feinar tale scelta, in modo da permettere la corretta elaborazione di stipendi e compensi.
I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi necessità.