Con la Circolare n.102 del 19 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi per permettere l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno (12 mesi) a partire dalla predetta data di rientro.
Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque trovare applicazione anche laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.
Poiché trattasi di una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La Sede INPS territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero.
Con riferimento ai mesi pregressi, il recupero degli arretrati potrà essere effettuato entro il mese di dicembre 2022.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali approfondimenti.