La Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 ha chiarito e semplificato le procedure relative alla gestione dei certificati medici e al rientro in azienda dei lavoratori a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
Riteniamo opportuno elencare i punti di interesse ripresi dall’Istituto e attualmente operativi:
- Rientro al termine dell’infortunio: la novità più importante è che il lavoratore può riprendere servizio al termine del periodo indicato nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’INAIL. Non è dunque più necessario che venga richiesto al dipendente uno specifico certificato medico “definitivo” di chiusura infortunio per il rientro al lavoro. Si ricorda che la certificazione medica, sia nel primo certificato che nei successivi, deve contenere la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta e il relativo periodo.
A livello normativo, l’ultimo giorno di prognosi indicato nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail coincide con il termine del periodo di inabilità temporanea definendone la chiusura. - Rientro anticipato: nel caso in cui il dipendente chieda di rientrare a lavoro prima della scadenza del certificato, ricordiamo che non può riprendere servizio di sua iniziativa. Per poterlo riammettere in azienda in anticipo, è necessario accertarsi che il lavoratore presenti un nuovo certificato medico (rilasciabile da qualsiasi medico) che modifichi e anticipi ufficialmente la fine della prognosi.
- Sorveglianza sanitaria: al momento del rientro del dipendente in azienda, è sempre possibile attivare, laddove la normativa sulla sicurezza lo richieda, la sorveglianza sanitaria, in modo che venga accertata l’idoneità del lavoratore a riprendere la sua mansione specifica.







