A seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio per l’anno 2026, visti i numerosi interventi, riteniamo opportuno riepilogare le principali novità in ambito fiscale, già operative dal mese di gennaio.
Precisiamo sin d’ora che, alla luce delle rilevanti novità, sono attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ALIQUOTE IRPEF: dal periodo di imposta 2026 il calcolo Irpef per persone fisiche basato su tre aliquote per scaglioni di reddito sarà così determinato:
- 23% per redditi fino a 28.000€
- 33% (in luogo del precedente 35%) per redditi da 28.000,01€ a 50.000,00€
- 43% per redditi superiori a 50.000€.
CUNEO FISCALE: non subiscono variazioni rispetto al 2025, le disposizioni su Somma integrativa ed Ulteriore detrazione previste per redditi fino a 40.000€.
DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI: per il solo 2026 è prevista una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato, derivanti da rinnovi contrattuali.
Nello specifico la minor imposta è applicabile:
- a tutti gli incrementi retributivi, da erogare nell’anno 2026 che sono riferiti a rinnovi di Contratti Collettivi stipulati dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Si ritiene che vadano considerati i Contratti Collettivi sottoscritti a qualsiasi livello (Nazionale, territoriale, aziendale).
- Ai dipendenti che hanno avuto, nell’anno 2025, un reddito da lavoro dipendente inferiore a 33.000€. Al dipendente è data la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’aliquota agevolata.
DETASSAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI: per il solo anno 2026 è prevista una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 15% sui trattamenti accessori dei dipendenti del settore privato.
Nello specifico la minor imposta è applicabile:
- Alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, alle maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e alle indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
- Nel limite massimo di 1.500€.
- Ai dipendenti che hanno avuto, nell’anno 2025, un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000€. Al dipendente è data la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’aliquota agevolata.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO: per il solo 2026 è prevista una ulteriore riduzione pari al 1% (in luogo del vigente 5%) dell’aliquota dell’imposta sostituiva per la tassazione dei premi di risultato.
Inoltre, l’importo massimo agevolabile del premio passa da 3.000€ a 5.000€.
Resta salva la condizione che il dipendente non deve aver avuto, nell’anno precedente l’erogazione, un reddito da lavoro dipendente superiore ad 80.000€.
Precisiamo che tutte le misure di tassazione agevolata sopra citate, sono tra loro cumulabili e devono essere applicate a tutti i lavoratori aventi diritti, già a partire dal mese di gennaio 2026.
BUONI PASTO ELETTRONICI: dal periodo di imposta 2026, il limite di esenzione per i buoni pasto elettronici passa da 8,00€ a 10,00€ giornalieri.
Si ricorda che trattasi di buoni che devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Resta invariato il limite di 4,00€ giornalieri per i buoni pasto cartacei.
Qualora l’importo giornaliero superi la soglia di esenzione, l’eccedenza dovrà essere assoggettata a contributi previdenziali e fiscali.
DETASSAZIONE STRAORDINARI INFERMIERI: a partire dal periodo di imposta 2026, è prevista una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 5%, sui compensi per lavoro straordinario erogati al personale infermiere dipendente di strutture sanitarie, RSA e altre strutture residenziali e socio-sanitarie accreditate.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO: per il periodo dal 01.01.2026 al 30.09.2026, è riconfermato il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e viene erogato nella misura del 15% della retribuzione lorda corrisposta per le ore di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi.
La norma si applica solamente ai lavoratori con reddito dichiarato nel 2025 inferiore ad € 40.000, e previa richiesta scritta del dipendente.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.







