In base alla direttiva n. 2014/94/UE, dal 12 ottobre 2018 sono entrate in vigore le nuove denominazioni dei carburanti per autotrazione.
Tali nuove denominazioni si sono rese necessarie al fine di avere uniformità a livello europeo e con l’obiettivo di una migliore identificazione dei carburanti stessi, con specifico riferimento alle loro composizioni.
Le sigle identificative
In particolare vi sono queste sigle da ora in avanti:
– E5: benzina con un contenuto di alcol etanolo pari al 5%;
– E10: benzina con un contenuto di alcol etanolo pari al 10%;
– E85: benzina con un contenuto di alcol etanolo pari all’85%;
– B7: gasolio con un contenuto di biodiesel pari al 7%;
– B10: gasolio con un contenuto di biodiesel pari al 10%;
– XTL: gasolio totalmente sintetico non derivato dalla raffinazione del greggio;
– CNG: metano per auto;
– H2: idrogeno;
– LPG: GPL (gas propano liquido);
– LNG: metano liquefatto.







