Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 ridefinisce le misure dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, confermando quelle contenute nei precedenti provvedimenti governativi. Il Decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Approfondimenti
Viene mantenuto il divieto di spostamento tra regioni per motivi diversi da quelli derivanti dal lavoro, salute o necessità.
Nelle “zone bianche” vengono meno alcune misure restrittive, ma rimangono obbligatorie le misure generali anti contagio quali il mantenimento delle distanze e l’utilizzo delle mascherine di protezione.
Per le attività produttive,
1) in tutte le zone, rimangono confermati i vari protocolli e linee guida già in essere:
– per le attività industriali (con rinvio al protocollo del 24 aprile 2020 riproposto nell’allegato 12);
– per le attività di cantiere (con rinvio al protocollo in allegato 13);
– per le attività della logistica e dei trasporti (con rinvio al protocollo in allegato 14).
2) si conferma l’incentivazione all’utilizzo del lavoro agile per tutte le attività dove è possibile;
3) nelle “zone gialle, arancioni e rosse” è possibile svolgere la formazione in presenza solo:
– in materia di sicurezza sul lavoro;
– per quelle attività che necessitano di laboratorio;
– in azienda, esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, anche per tematiche diverse dalla sicurezza sul lavoro.
4) sono confermate le misure generali di distanziamento, sanificazione dei luoghi di lavoro ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dove non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Riportiamo di seguito link alla Gazzetta Ufficiale – DPCM 2 marzo 2021.