Come oramai noto, è in atto la riforma delle misure sostegno dei figli a carico che coinvolgerà in particolar modo la disciplina dell’ANF, il cui punto d’arrivo sarà l’introduzione del c.d. “assegno unico e universale” per la famiglia, in breve AUF.
La riforma avrebbe dovuto decorrere già dal 1° luglio 2021 ma è stato previsto ora un percorso graduale che distingue due situazioni:
• Soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’ANF (lavoratori subordinati);
• Soggetti che sono attualmente esclusi ma che rientreranno nel campo di applicazione dell’AUF (autonomi, disoccupati, ecc.).
Per questi ultimi, la norma “ponte” per il periodo transitorio “luglio-dicembre 2021” ha previsto un assegno temporaneo, che il soggetto interessato dovrà richiedere direttamente all’Inps tramite una specifica procedura telematica.
Per i lavoratori dipendenti, invece, verrà mantenuta la disciplina ANF fino al 31 dicembre p.v., con la sola novità di una “maggiorazione” dell’assegno:
• di euro 37,50 per ciascun figlio per nuclei familiari fino a due figli;
• e di euro 55,00 per ciascun figlio per nuclei familiari di almeno tre figli.
Con messaggio n. 2331 del 17/06/21, l’Inps ha divulgato le tabelle con i nuovi livelli reddituali e con i relativi importi già comprensivi delle maggiorazioni citate.
Come ogni anno, i lavoratori interessati dovranno presentare la domanda di ANF, inclusa la domanda di autorizzazione ove necessaria, esclusivamente con modalità telematica, tramite il portale dell’Istituto, a cura del richiedente ovvero tramite un Patronato.
Dopo aver processato la pratica, l’INPS determinerà l’importo dell’ANF spettante e l’azienda (o l’intermediario) potrà rilevarlo mensilmente tramite l’utility “Consultazione importi ANF” disponibile nel “Cassetto previdenziale”.
Per informazioni: commerciale@feinar.it







