Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria ha confermato quanto già previsto dall’accordo del 27 febbraio 2017 (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), fissando in € 200 per ogni anno di vigenza contrattuale la somma destinata a strumenti di welfare a favore dei lavoratori, già a partire dal 2021.
In relazione a tali valori si ricorda che:
- sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda;
- sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso la medesima azienda.
Destinatari del beneficio sono tutti i lavoratori, non in prova, in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Quanto convenuto dalle Parti va ad aggiungersi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Le misure di welfare erogate nel rispetto di particolari disposizioni normative consentono la deducibilità dei costi per l’azienda e non concorrono alla formazione di reddito di lavoro per il dipendente, raggiungendo così un duplice obiettivo:
- aumento della retribuzione reale dei lavoratori;
- riduzione dell’impatto fiscale e contributivo dei compensi non monetari.
Opzione Fondo Metasalute
Evidenziamo che per l’anno 2022 il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti.
La principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario.
Nel caso il lavoratore dovrà comunicare tale scelta alla propria azienda, la quale dovrà inserirla nell’Area Riservata del portale del Fondo, utilizzando un’apposita procedura disponibile fino al giorno 7 giugno 2022.