Riportiamo per opportuna conoscenza una sintesi delle principali novità previste dal decreto in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022.
Ulteriore riduzione del cuneo fiscale dell’1,2% per il secondo semestre 2022
Per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, si aggiunge all’esenzione contributiva dello 0,8% un ulteriore sgravio pari al 1,2% (aliquota complessiva 2%) per il periodo dal mese di luglio al mese di dicembre.
La nuova disposizione stabilisce che,
- per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022
- compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga
- l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), previsto nello 0,8%, è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.
Per l’applicazione del nuovo sgravio sarà necessario attendere le opportune istruzioni da parte dell’INPS.
Estensione del “Bonus 200 euro” ai lavoratori attualmente non coperti
L’indennità Una tantum di 200 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori
- con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022
- e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità sarà erogata con la retribuzione nel mese di ottobre 2022 previa dichiarazione del lavoratore
- di non aver già beneficiato dell’indennità Una tantum
- e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.
Incremento a 600 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, limitatamente al periodo d’imposta 2022
Limitatamente al periodo d’imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo per tutto l’anno),
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
- non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600,00 euro.
NB
Per il periodo d’imposta 2022, il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali viene portato da 258,23 euro a 600,00 euro, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali approfondimenti.







