In sede di conversione in Legge del DL n° 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), all’articolo 93 dopo il comma 1 è stato aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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