Segnaliamo che nella G.U. del 29 luglio scorso è stato pubblicato il decreto legislativo n. 104, c.d. “Decreto trasparenza”, che entrerà in vigore il 13 agosto 2022.
Il decreto contiene anche disposizioni sulle “prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro” ma, con la presente, tratteremo solo le disposizioni relative alle “informazioni sul rapporto di lavoro”, che hanno carattere più urgente ed impattante nell’organizzazione aziendale.
Nel recepire la Direttiva (UE) 2019/1152, viene sensibilmente modificata la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 152/97, che già prevedeva degli obblighi di informazione ai lavoratori sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro:
• Estendendo il campo di applicazione soggettivo, quindi non più limitato ai contratti di lavoro subordinato ma anche alle tipologie contrattuali “non standard”
• Ampliando la quantità di informazioni, che dovranno essere poi indicate in modo chiaro e trasparente senza più la possibilità di fornirle mediante rinvio alla contrattazione collettiva.
L’obbligo di informazione riguarda quindi non solo i lavoratori subordinati (tutti, compresi i contratti a tempo determinato e gli intermittenti) ma anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia autonomi che etero organizzati, e con contratto di prestazione occasionale. Sono esclusi invece i rapporti di lavoro autonomo (purché non integrino rapporti di co.co.co), i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.
Il contenuto delle informazioni è elencato nell’articolo 4 del decreto, al quale rimandiamo segnalando il link dove è possibile consultarlo: Gazzetta Ufficiale
Ulteriori informazioni sono dovute nel caso di invio di lavoratori all’estero [punto c) del medesimo articolo 4] come anche nel caso in cui vengano adottati particolari sistemi automatizzati decisionali o di monitoraggio, come definiti al punto b), sempre dell’articolo 4.
Le disposizioni riguarderanno i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto p.v. (data di entrata in vigore del decreto), ma, su richiesta scritta del lavoratore, anche i lavoratori già assunti alla data del 1° agosto. Per gli assunti dal 2 al 12 agosto si rileva un vuoto normativo che, risultando più frutto di una svista che di precisa volontà, riteniamo debba essere colmato applicando il termine di sette giorni di seguito indicato, decorrente dal 13 agosto.
Le informazioni dovranno essere comunicate in forma cartacea o elettronica, conservandone la prova della consegna o trasmissione, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa: le informazioni eventualmente non contenute nel contratto di assunzione (o, in alternativa, nell’Unilav) dovranno essere fornite in ogni caso entro sette giorni. Alcune informazioni, precisamente individuate nel decreto, possono essere fornite entro un “mese”. Il termine per trasmettere le informazioni ai lavoratori già assunti al 1° agosto è di 60 giorni dalla richiesta.
Le modifiche degli elementi oggetto di informazione, che intervengono durante il rapporto di lavoro, dovranno essere comunicate al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza degli effetti delle stesse, salvo quelle che derivano direttamente dalla modifica di disposizioni legislative, regolamentari o da clausole del contratto collettivo.
Nel caso di inadempimento agli obblighi di informazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato.
Segnaliamo infine che il decreto è oggetto di particolare discussione a causa della sua inadeguatezza rispetto a quanto dettato dalla Direttiva UE 2019/1152 e per i pesanti adempimenti burocratici per le aziende che ne conseguono.
In tal senso si sono già attivate tutte le Associazioni di categoria (Industriali e Artigiani) oltre che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, evidenziando la mancanza di informazioni specifiche per la definizione degli adempimenti e contestandone le tempistiche di entrata in vigore.
A tal proposito, si auspica un intervento urgente da parte del nostro Governo o almeno da parte del Ministero del Lavoro.
I nostri uffici si sono già attivati per la predisposizione della nuova documentazione necessaria, salvo attendere gli attesi chiarimenti.