È stato firmato il 22 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri un DPCM che prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute indispensabili.
Per individuare le attività che resteranno aperte è stato pubblicato un allegato (allegato 1) contenente l’elenco completo dei codici ATECO per i quali è permesso lo svolgimento dell’attività produttiva.
L’obbligo di sospensione dell’attività è previsto per tutte le aziende con codice ATECO non compreso nell’allegato 1 del DPCM.
L’elenco potrà essere modificato in futuro da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Le attività professionali non sono sospese ma restano vincolate all’articolo 1, punto 7,decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Incentivazione allo smart working, assunzione protocolli di sicurezza, sanificazione luoghi di lavoro).
Le attività produttive che sarebbero sospese, perché con codice ATECO non incluso nell’allegato 1, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; (solo in smart working). Non è pertanto possibile continuare l’attività all’interno di laboratori/capannoni nemmeno se svolta direttamente da titolare o soci lavoratori (in questo caso non sarebbe autorizzato lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro).
Previa comunicazione al Prefetto, possono svolgere l’attività anche le aziende con codice ATECO non incluso nell’allegato 1 se rientrano nella filiera delle attività permesse (ad esempio chi svolge l’attività “25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili” – attività questa non inserita nell’allegato 1 e pertanto sospesa, ma produce parti per macchinari sanitari e cioè nei confronti di aziende con codice ATECO inserito nell’allegato 1, potrà continuare, previa richiesta al Prefetto, a svolgere la propria attività limitatamente al settore produttivo inserito nella filiera delle attività permesse).
E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. In questi casi dubbi si ritiene comunque sempre meglio inviare la comunicazione preventiva al Prefetto.
Per le aziende sottoposte alla sospensione dell’attività è comunque sempre possibile completare le attività in corso. Tali attività dovranno essere sospese del tutto entro il 25/03/2020.
Nel caso di molteplicità di codici ATECO, non è sufficiente la presenza nell’allegato 1 di un codice secondario per continuare l’attività nella forma normale.
Nel caso di molteplicità di codici ATECO (alcuni permessi e alcuni non permessi) l’attività può essere svolta SOLO per i codici presenti nell’allegato 1 (esempio: la concessionaria con annessa officina può svolgere solo l’attività di manutenzione auto e vendita ricambi, non la vendita di auto).
Sono comunque permesse le attività economiche previste dal DPCM 11 marzo 2020 anche se il relativo codice ATECO non è stato inserito nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
Per informazioni relative all’emergenza CoronaVirus la Prefettura di Belluno ha messo a disposizione le informazioni che si trovano cliccando qui.
Il DPCM e tutte le indicazioni contenute hanno validità fino al 03/04/2020 (salvo proroghe);