In riferimento alle sospensioni previste dai decreti che si sono succeduti nel periodo di emergenza sanitaria, riteniamo utile un breve riepilogo in prossimità della prossima scadenza prevista per il 18 maggio 2020.
Per i contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro di nell’anno 2019:
- la scadenza del 16/04 poteva essere prorogata se i ricavi e i compensi di marzo dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33 per cento rispetto a marzo 2019;
- la scadenza del 18/05 potrà essere prorogata se si dimostra che i ricavi e i compensi di aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33 per cento rispetto ad aprile 2019.
Per i contribuenti con ricavi superiori ai 50 milioni di euro nel 2019 la diminuzione richiesta per i mesi di marzo e aprile passa dal 33% al 50%.
E’ possibile usufruire della proroga anche solo per una scadenza purché si sia verificato il requisito nel mese di riferimento.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 può godere della proroga senza verificare le condizioni di cui sopra.
Gli importi in scadenza non versati il 16/04 e il 18/05 potranno essere versati il 30/06/2020 senza interessi né sanzioni (o rateizzato in max. 5 rate mensili).
Per i contribuenti riconducibili alla filiera delle attività economiche maggiormente danneggiate (art. 8 del D.L. n. 9/2020 successivamente esteso con art. 61 D. L. 17 marzo 2020 n. 18), tra i quali: imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, asili, noleggi di attrezzature sportive, trasporto merci e passeggeri ecc. rimangono prorogate al 31/05/2020 le scadenze del 16/03/2020 (anche per tributi IVA).
Anche per le aziende che hanno goduto della proroga del 20/03 perché con ricavi inferiori a 2 milioni di euro di ricavi nell’anno 2019 resta ferma la scadenza del 31/05.