Segnaliamo che il DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) interviene in tema di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL posticipandone il termine di pagamento al 16 settembre 2020.
I versamenti degli importi dovuti saranno effettuati in un’unica soluzione entro la predetta data o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Di seguito un breve riepilogo delle aziende interessate.
Contribuenti che hanno goduto della proroga del 20/03 perché con ricavi inferiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019.
Contribuenti riconducibili alla filiera delle attività economiche maggiormente danneggiate (art. 8 del D.L. n. 9/2020 successivamente esteso con art. 61 D. L. 17 marzo 2020 n. 18), tra i quali: imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, asili, noleggi di attrezzature sportive, trasporto merci e passeggeri ecc. per i quali le scadenze erano già state prorogate.
Contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 e hanno già goduto della proroga.
Contribuenti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 che hanno sospeso i versamenti per effetto della diminuzione di almeno il 33 per cento dei i ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019.
Contribuenti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 che hanno sospeso i versamenti per effetto della diminuzione di almeno il 50 per cento dei i ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019.