Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i lavoratori autonomi in regime forfettario con ricavi superiori a 25.000 €.
L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR 2”), modificando l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha eliminato gli esoneri, in tema di fattura elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), previsti per i seguenti soggetti:
- rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti indicati qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano superiori a 25.000 €.
Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a tale importo, l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 e questi saranno tenuti:
- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai fornitori;
- alla conservazione a norma di legge delle fatture;
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.
Ricordiamo anche che, fino al 31 dicembre 2022, il D.L. n. 146/2021 ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti:
- tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al STS (ART. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119);
- effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche senza l’obbligo di invio dei dati al STS.
In linea generale, la fattura elettronica andrà trasmessa secondo i seguenti criteri:
- entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) nel caso di fattura immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.
Per il terzo trimestre 2022 è stato previsto un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora l’emissione della fattura avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.