Con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18, DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).
L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
L’indennità una tantum di 150 euro spetta a tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) in essere nel mese di novembre 2022 purché l’imponibile previdenziale di novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità sarà recuperato con la denuncia UniEmens relativa al mese di novembre, da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.
L’indennità deve essere riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano riconosciuto la predetta indennità di 150 euro, l’INPS provvederà al recupero di quanto corrisposto in più per il tramite dei datori di lavoro interessati.