BUONI PASTO MENSE AZIENDALI
E’ prevista la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 (in precedenza euro 5,29) se rese in forma cartacea, aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
• le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
• le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
– ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
• prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
• nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
Per gli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subirà alcune importanti modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.
FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI
Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, è stato istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”.
E’ attualmente allo studio del Governo una nuova modulazione degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale che saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale approfondimento.







