La Legge n. 203 del 13.12.2024, c.d. “Collegato lavoro” alla Legge di bilancio, in vigore dal 12 gennaio scorso, ha introdotto diverse novità in materia di lavoro, che, pur in attesa di chiarimenti da parte degli Enti preposti su diversi argomenti, di seguito evidenziamo.
Durata periodo di prova nei contratti a termine – salvo le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto. Detto periodo non può comunque essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ovvero a 30 giorni per i contratti di durata superiore ma inferiore a 12 mesi.
Dimissioni per fatti concludenti – in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva, ovvero oltre i 15 giorni in mancanza, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’INL territoriale, che può verificarne la veridicità, con la conseguenza che il rapporto si risolve per volontà del dipendente (quindi “per dimissioni”), salvo il lavoratore non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi dell’assenza. Con nota 579/2025, l’INL ha istituito uno specifico modello di comunicazione.
Somministrazione di lavoro – viene soppressa la possibilità di superare i limiti massimi di successione di 24 mesi per i lavoratori somministrati a tempo determinato qualora assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia: pertanto, la somministrazione non può mai superare i 24 mesi, pena la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore. Sono esclusi da limiti quantitativi i lavoratori somministrati che abbiano compiuto i 50 anni di età, ovvero per ragioni inerenti alla fase avvio di nuova attività, attività stagionali, sostituzione di lavoratore assente; sono inoltre esclusi dai limiti i lavoratori somministrati a tempo determinato se assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia
Lavoro agile “smart working” – colmando un vuoto normativo, viene stabilito che l’obbligo di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi e le date di inizio e di cessazione delle prestazioni rese in modalità agile, deve essere assolto entro 5 giorni dall’evento (inizio, variazione o cessazione)
Attività stagionali – con norma di interpretazione autentica, viene precisato che, ai fini dell’istituto dello “Stop & go” dei contratti a tempo determinato, per attività stagionali si intendono non solo quelle stabilite dalla legge ma anche quelle previste dai contratti collettivi, riferite a intensificazioni di attività in determinati periodi dell’anno nonché esigenze tecnico produttive o esigenze collegate a cicli stagionali dei settori serviti dall’impresa. Attenzione che questa disposizione non rileva agli effetti dell’esonero dalla contribuzione addizionale Naspi e aggiuntiva per ogni rinnovo del contratto a termine, che rimane riservato ai contratti a termine per attività stagionali individuate dal DPR 1525/63 (Inps, messaggio 269/2024).
Apprendistato duale – si prevede ora la possibilità di trasformare un apprendistato duale di “I” livello, non solo in apprendistato professionalizzante (“II” livello) ma anche in duale di “III” livello
Sospensione prestazione cassa integrazione – al lavoratore che durante il periodo di sospensione con ammortizzatore sociale (Cig, Cigs, FSB, FSBA, ecc.) svolge un’altra attività di lavoro subordinato o autonomo, il relativo trattamento integrativo viene sospeso per le giornate di lavoro effettuate. Il trattamento decade se il lavoratore non effettua la preventiva comunicazione all’Inps della nuova attività (l’UNILAV della nuova occupazione subordinata assolve al già menzionato onere di comunicazione). Da evidenziare che il lavoratore è comunque tenuto ad informare anche il proprio datore di lavoro, al fine di permettere la corretta applicazione della norma.
Tessera di riconoscimento nei cantieri edili – il decreto è intervenuto sul D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza), per riordinare dei passaggi testuali che richiamavano più volte il medesimo obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili. L’abrogazione di alcune parti del decreto può indurre a ritenere erroneamente abrogato questo obbligo, che invece è ancora in vigore, come ribadito dall’INL con nota 656/2025.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.







