Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 207/2024, più comunemente Legge di Bilancio per l’anno 2025.
Numerosi sono gli interventi e le novità sia in ambito fiscale che sociale:
CUNEO FISCALE: è introdotto un esonero fiscale erogato tramite un bonus calcolato in percentuale al reddito (per redditi fino a 20.000€) ovvero con una ulteriore detrazione di importo massimo di 1.000€ (per redditi superiori a 20.000€ e fino a 40.000€). Entrambi vengono riconosciuti direttamente in busta paga al lavoratore dipendente, ed eventualmente, recuperati a conguaglio qualora non spettanti.
Nessun tipo di esonero è previsto per redditi superiori a 40.000€.
È utile precisare che il reddito deve essere determinato al lordo della quota esente delle agevolazioni “impatriati”.
Questa misura sostituisce l’esonero dei contributi IVS (6-7%) applicabile fino al 2024.
ALIQUOTE IRPEF: a partire dal periodo di imposta 2025 viene confermato e diventa strutturale il calcolo Irpef per persone fisiche basato su tre aliquote per scaglioni di reddito (a partire dal 23% per redditi <28.000€, 35% fino a 50.000€, fino a 43% per redditi oltre 50.000€). Entra inoltre a regime l’aumento delle detrazioni da lavoro dipendente a 1.955€ per i titolari di reddito inferiore a 15.000€.
DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO: dal 2025 la detrazione per figli a carico è riconosciuta per tutti i figli di età superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni (la detrazione si applica quindi fino al mese del compimento dei 30 anni del figlio). Le soglie reddituali per essere considerati figli a carico restano invariate.
In presenza di figli con disabilità il limite temporale dei 30 anni di età non si applica.
Inoltre, sempre con decorrenza 2025 ai i soggetti che non sono cittadini italiani o UE, non spettano le detrazioni per i famigliari a carico, se questi ultimi risiedono all’estero.
DETRAZIONE PER ONERI: per i titolari di reddito superiore a 75.000€ la detrazione per oneri e spese è prevista fino ad un determinato ammontare calcolato moltiplicando un importo base (da individuare in base al reddito) per un coefficiente (determinato in base al numero di figli a carico).
FRINGE BENEFIT: viene confermata per gli anni 2025-2026-2027 la soglia di esenzione dei fringe benefits ad € 1.000 per tutti i lavoratori.
In presenza di figli a carico la soglia viene elevata ad € 2.000 (rimane necessaria la dichiarazione scritta del lavoratore). Resta confermata anche l’estensione ai fringe benefits del rimborso delle utenze domestiche di gas, luce ed acqua, delle spese di affitto e di interessi sui mutui prima casa.
FRINGE BENEFIT AUTO: per le auto di nuova immatricolazione e concesse a partire dal 01.01.2025, il calcolo del fringe benefit deve essere quantificato al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000km; la percentuale è ridotta al 20% per veicoli elettrici hybrid plug-in, e al 10% per veicoli esclusivamente elettrici.
Per le auto già in uso, o assegnate (intendendo la data del contratto di concessione) prima del 01.01.2025 si mantengono le regole di calcolo già in vigore. Sono attesi, in ogni caso, chiarimenti soprattutto con riferimento alla gestione del benefit per le auto immatricolate fino al 2024 e concesse con contratti a partire dal 01.2025.
ESENZIONE FISCALE FABBRICATI NEOASSUNTI: per gli assunti a tempo indeterminato dal 01.01.2025 al 31.12.2025, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento del canone di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, non concorrono a formare il reddito per i primi due anni dalla data di assunzione, e nel limite annuo di 5.000€.
Ulteriori condizioni per l’applicazione dell’esenzione sono:
- che il reddito del lavoratore sia inferiore a 35.000€ nell’anno precedente l’assunzione;
- che il lavoratore abbia trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro, e che tale comune sia distante più di 100km dalla sua precedente residenza.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO: per gli anni 2025-2026-2027 resta confermata l’aliquota del 5% dell’imposta sostituiva per la tassazione dei premi di risultato di importo non superiore a 3.000€. Resta salva la condizione che il dipendente non deve aver avuto, nell’anno precedente l’erogazione, un reddito da lavoro dipendente superiore ad € 80.000.
TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA: si rinvia all’informativa Feinar del 09.01.2025. Sull’argomento sono, in ogni caso, attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
CONGEDO PARENTALE: per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo, in aggiunta alla previsione di un’indennità all’80% per un mese, in luogo del 30%, viene riconosciuta una indennità del 80% per i successivi due mesi, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio. Si precisa che tale disposizione (quindi un totale di 3 mesi indennizzati all’80%) si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2024. Coloro che hanno concluso il congedo obbligatorio entro il 31.12.2024 avranno diritto a due mesi di congedo indennizzato all’80%. Restano salvi e invariati i limiti massimi di durata del congedo parentale.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI: viene introdotto un parziale esonero dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti ed autonome con due o più figli, fino al compimento del decimo anno del più piccolo; dal 2027, per le madri di tre o più figli l’esonero si applica fino al compimento del diciottesimo anno del più piccolo. L’esonero si applica dal 01.01.2025 e solamente ai soggetti con imponibile previdenziale inferiore a 40.000€.In merito alla quantificazione e ai requisiti di accesso alla decontribuzione si attendono chiarimenti Inps. Viene, in ogni caso, precisato, che per gli anni 2025 e 2026, questo esonero non spetta ai soggetti che già beneficiano dell’esonero totale previsto dalla L. 213/2023 (esonero 100% per lavoratrici dipendenti madri di tre o più figli).
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO: per il periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025, è riproposto il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e viene erogato nella misura del 15% della retribuzione lorda corrisposta per le ore di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi. La norma si applica solamente ai lavoratori con reddito dichiarato nel 2024 inferiore ad € 40.000, e previa richiesta scritta del dipendente.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.







