La norma prevede che ogni lavoratore deve godere di almeno quattro settimane all’anno di ferie.
In caso di violazione della norma è prevista una sanzione amministrativa (*) graduata in relazione al numero di lavoratori interessati ovvero alla recidiva su più anni:
– da € 120 ad € 720 nei casi minori;
– da € 480 ad € 1.800 se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento;
– da € 960 ad € 5.400 se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.
(*) dal 1° gennaio 2020 gli importi sono stati maggiorati del 20% e, in caso di recidiva nei 3 anni precedenti, detta maggiorazione viene raddoppiata.
Il mancato godimento delle ferie, inoltre, può determinare conseguenze di altra natura, anche più gravi, connesse alla tutela della salute dei lavoratori.
Le ferie non godute non possono essere sostituite da relativa indennità, salvo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro.