Il caso della PEC mancante
Il “Decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) prevede, all’art. 37, una stretta alla mancata comunicazione della PEC al Registro delle imprese o all’Ordine di appartenenza per imprese e professionisti.
Entro il 1° ottobre 2020 gli inadempienti dovranno regolarizzare la propria posizione, comunicando il “domicilio digitale”, pena pesanti sanzioni.
Ne consegue che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) di una società già iscritta a Registro Imprese, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2020, scatterà la sanzione con un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro.
Per le imprese individuali iscritte a Registro Imprese in caso di inadempienza, tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società non scatterà immediatamente la sanzione. Il Conservatore del registro delle imprese, infatti, diffiderà l’impresa interessata a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni.
In caso di continuata inadempienza la ditta individuale si vedrà comminare una sanzione minima di 30 euro, e massima di euro 1.548.
In entrambi i casi il Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo domicilio digitale.
Il caso della PEC inattiva
Il Decreto Semplificazioni regolamenta anche la casistica del domicilio digitale inattivo, ovvero quando la PEC che è stata in precedenza comunicata non risulta più attiva, ad esempio perché – come capita troppo spesso – la stessa non è stata rinnovata a scadenza.
Qualora il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese rilevi (anche a seguito di segnalazione) un domicilio digitale inattivo, lo stesso richiederà alla società o alla ditta individuale di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro trenta giorni.
Se la società (o la ditta individuale) comunicherà entro i 30 giorni concessi il nuovo domicilio digitale, non vi saranno conseguenze.
Se, invece, il termine dei 30 giorni decorrerà inutilmente, il Conservatore cancellerà d’ufficio l’indirizzo non funzionante, applicherà la sanzione con un minimo di 206 euro ed un massimo di 2.064 euro (per le società), con un minimo di 30 euro, ed un massimo di euro 1.548 (per le ditte individuali) ed assegnerà d’ufficio un nuovo domicilio digitale.







