Il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 per fornire indicazioni sulle modalità di riammissione al lavoro dei lavoratori, dopo assenza per malattia da Covid 19, allineandosi alle previsioni contenute, su questo aspetto, nel protocollo condiviso tra le parti sociali aggiornato il 6 aprile 2021. Ne riportiamo di seguito i punti salienti.
Lavoratori che rientrano al lavoro dopo malattia con sintomi gravi e ricovero
Per i lavoratori sottoposti a ospricoveroedaliero per Covid 19, il rientro può avvenire solo a seguito di presentazione di una certificazione di avvenuta negativizzazione e di visita di idoneità alla mansione, come previsto dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter del d.lgs. 81/2008. La visita di idoneità alla mansione va effettuata anche se il lavoratore è stato assente meno di 60 giorni.
Lavoratori che rientrano al lavoro dopo malattia con sintomi
I lavoratori che presentano sintomi di malattia da Covid 19, ma non sono stati sottoposti a ricovero ospedaliero, rientrano dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi se possono esibire (inviandolo al medico competente) l’esito di un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
Lavoratori positivi asintomatici che rientrano al lavoro
I lavoratori positivi asintomatici rientrano al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (dal test che ha evidenziato la positività) se possono esibire (inviandolo al medico competente) l’esito di un test molecolare negativo.
Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori che non presentano sintomi da almeno una settimana, ma sono ancora positivi al tampone dopo 21 giorni, possono interrompere l’isolamento, ma non possono rientrare al lavoro fino a che non esibiscono (inviandolo al medico competente) l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico, effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario: nel periodo intercorrente tra la fine dell’isolamento e la riammissione al lavoro, il lavoratore dovrà essere coperto da un certificato medico di prolungamento della malattia, rilasciato dal medico curante, qualora non sia possibile adibirlo a lavoro con modalità agile.
Contatti stretti
I lavoratori positivi, con guarigione certificata da tampone negativo, possono essere riammessi al lavoro anche se hanno ancora conviventi positivi, che, in questo caso, non devono essere considerati contatti stretti.
Il lavoratore che sia contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. La riammissione nei luoghi di lavoro di un lavoratore dopo un contatto stretto avviene dopo almeno 10 giorni di isolamento dal contatto e a seguito di presentazione (inviandolo al medico competente) di un esito negativo di tampone molecolare o antigenico. Tale esito negativo è trasmesso, dal laboratorio che ha eseguito il test, al Dipartimento di Sanità Pubblica.