Il Decreto Interministeriale 4 agosto 2020 ha confermato anche per l’anno 2020 la riduzione contributiva riservata alle aziende del settore edile, la cui richiesta va inoltrata in via telematica.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva nella misura dell’11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta quindi per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale).
Per avere accesso a tale beneficio i datori di lavoro:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche
da parte delle Casse Edili; - non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.