Con la circolare n. 92 del 04.09.2026, l’INPS ha fornito chiarimenti su una questione di particolare rilevanza per la gestione previdenziale del rapporto di lavoro, ovvero la decorrenza dell’evento di malattia.
A partire dalla data di pubblicazione della Circolare sopra citata (04.09.2026), il riconoscimento della malattia potrà decorrere dal giorno immediatamente precedente la data di redazione del certificato medico, anche nel caso di visita ambulatoriale.
La novità interessa dunque i casi di:
- certificato medico con “tipo visita” ambulatoriale
- che riportano nel campo “dichiara di essere ammalato da” il giorno immediatamente precedente a quello presente nel campo “data rilascio”.
In questi casi è ora possibile riconoscere l’evento di malattia a partire dal giorno in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato, purché si tratti del giorno immediatamente precedente la data di rilascio del certificato medico.
In sintesi, a partire dal 04 settembre, è dunque possibile retrocedere di un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato, sia in presenza di visita domiciliare che ambulatoriale.
Restano comunque valide le regole già in vigore: in particolare la tutela in parola non può essere applicata quando il giorno immediatamente precedente è un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica.
Vale la pena inoltre ribadire che, nel caso in cui la data presente nel campo “dichiara di essere ammalato da” sia antecedente di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato, non potrà essere applicata nessuna tutela, e la malattia decorrerà dalla data di rilascio del certificato.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Istituto, invitiamo le aziende a prestare sin d’ora attenzione ai certificati medici con date retroattive, per gestire correttamente gli eventi di malattia.







