Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato un disegno di legge per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L’obiettivo della riforma è quello di rendere più chiari i presupposti della responsabilità dell’ente, rafforzare le garanzie processuali e attribuire maggiore certezza alla valutazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Il punto centrale della riforma sembra essere il passaggio da un sistema nel quale l’ente è spesso chiamato a dimostrare, in concreto, la propria estraneità organizzativa rispetto al reato, a un modello maggiormente incentrato sulla necessità di individuare una specifica carenza organizzativa causalmente collegata all’illecito.
- DALLA POSIZIONE DELL’AUTORE DEL REATO ALLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE
L’attuale disciplina distingue tra reati commessi dai soggetti in posizione apicale, regolati dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, e reati commessi dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui, disciplinati dall’art. 7.
La distinzione determina conseguenze rilevanti sul piano probatorio.
Quando il reato è commesso da un soggetto apicale, l’ente deve dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo, di avere affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri e che l’autore abbia eluso fraudolentemente il sistema organizzativo.
Nel caso dei soggetti sottoposti, invece, la responsabilità dell’ente presuppone l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
Il progetto di riforma eliminerebbe questa differenziazione, ponendo al centro dell’accertamento la concreta organizzazione dell’impresa. L’ente dovrebbe rispondere quando il reato sia stato reso possibile o significativamente agevolato dalla mancata adozione del Modello, dalla sua inadeguatezza o dalla sua inefficace attuazione.
Non sarebbe quindi sufficiente affermare che il reato è stato commesso da un amministratore, da un dirigente o da un dipendente.
Occorrerebbe individuare:
-
- quale presidio organizzativo fosse assente o inadeguato;
- quale procedura non fosse stata adottata o applicata;
- quale controllo fosse insufficiente;
- in che modo tale deficit abbia favorito la commissione del reato.
Questa impostazione valorizza la colpa di organizzazione come elemento costitutivo e autonomo della responsabilità dell’ente.
La responsabilità 231 non dovrebbe, infatti, trasformarsi in una forma di responsabilità automatica derivante dalla sola commissione del reato presupposto. Il fatto commesso dalla persona fisica e il deficit organizzativo dell’ente devono rimanere due piani distinti, sebbene collegati.
- IL CONTENUTO DEL MODELLO
Un altro profilo particolarmente rilevante riguarda la possibile definizione normativa dei contenuti essenziali del Modello organizzativo.
Secondo le anticipazioni disponibili, il Modello dovrebbe comprendere almeno:
-
- la mappatura delle attività esposte al rischio di commissione dei reati;
- protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni;
- un’adeguata segregazione delle funzioni;
- procedure per la gestione delle risorse finanziarie;
- un Organismo di Vigilanza dotato di autonomia e indipendenza;
- obblighi di formazione e informazione;
- canali di whistleblowing;
- un sistema disciplinare;
- verifiche periodiche e procedure di aggiornamento.
La previsione presenta un evidente vantaggio: riduce l’incertezza circa gli elementi che devono necessariamente comporre un sistema di compliance.
Al tempo stesso, però, non dovrà favorire un approccio meramente formale.
Un Modello non può ritenersi idoneo soltanto perché contiene tutti i capitoli richiesti dalla legge. La sua efficacia dipende dalla capacità di tradurre la valutazione dei rischi in regole operative coerenti con le dimensioni, l’attività, la struttura e la complessità dell’impresa.
Una procedura può essere formalmente corretta e, nello stesso tempo, risultare inefficace quando:
-
- non è conosciuta dai destinatari;
- non è coerente con i reali processi aziendali;
- non individua chiaramente responsabilità e controlli;
- non lascia evidenza documentale delle verifiche;
- non viene aggiornata dopo modifiche organizzative o normative;
- non è sottoposta a un’effettiva attività di vigilanza.
La riforma, pertanto, non dovrebbe determinare la standardizzazione dei Modelli, ma rendere più prevedibili i criteri attraverso i quali valutarne l’idoneità.
- LINEE GUIDA ASSOCIATIVE E BUONE PRASSI: RAFFORZAMENTO DEL LORO VALORE NELLA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ
Uno dei passaggi più innovativi riguarda il riconoscimento di un maggiore valore alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria, alle norme tecnico-scientifiche e alle buone prassi.
I Modelli costruiti conformemente a tali riferimenti potrebbero beneficiare di una presunzione di idoneità, con ricadute favorevoli sul piano probatorio. Il giudice sarebbe chiamato a confrontarsi espressamente con tali parametri nella valutazione del sistema organizzativo adottato dall’ente.
Le linee guida di categoria assumerebbero così una funzione più incisiva rispetto a quella attuale.
Il D.Lgs. 231/2001 già consente l’adozione dei Modelli sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Nella prassi giudiziaria, tuttavia, la conformità alle linee guida non ha mai garantito automaticamente il riconoscimento dell’idoneità del Modello.
La riforma potrebbe ridurre tale incertezza, senza però sottrarre completamente il Modello al sindacato giudiziale.
La conformità alle linee guida dovrebbe costituire un punto di partenza qualificato, non un’immunità preventiva.
Anche un Modello coerente con le indicazioni associative deve essere:
-
- adattato alla specifica realtà aziendale;
- concretamente attuato;
- periodicamente verificato;
- aggiornato rispetto ai cambiamenti dell’organizzazione;
- accompagnato da controlli e flussi informativi effettivi.
- IL GIUDICE DOVRÀ MOTIVARE RISPETTO AI PARAMETRI TECNICI
Il rafforzamento delle linee guida potrebbe incidere anche sul controllo giudiziale.
Il giudice non dovrebbe essere vincolato in modo assoluto alla valutazione compiuta dalle associazioni di categoria, ma sarebbe tenuto a prendere in considerazione:
-
- le linee guida approvate;
- le norme tecniche applicabili;
- le conoscenze scientifiche disponibili;
- le buone prassi consolidate;
- le peculiarità dell’organizzazione sottoposta a giudizio.
L’eventuale giudizio di inidoneità dovrebbe quindi confrontarsi con tali parametri e spiegare quali carenze concrete rendano il Modello insufficiente.
Si tratta di un passaggio importante.
Uno dei problemi emersi nell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dal rischio di valutare il Modello con un ragionamento retrospettivo: poiché il reato si è verificato, si conclude che il sistema preventivo fosse necessariamente inadeguato.
Ma il verificarsi del reato non dimostra, da solo, l’inidoneità del Modello.
Nessun sistema organizzativo può garantire l’eliminazione assoluta del rischio. Il Modello può soltanto ridurre il rischio a un livello ragionevole, attraverso misure proporzionate, adeguate e concretamente esigibili.
La valutazione deve essere effettuata secondo una prospettiva ex ante, considerando le informazioni disponibili quando il Modello è stato adottato e attuato, non soltanto alla luce dell’evento successivamente verificatosi.
- INTERESSE E VANTAGGIO: MAGGIORE RILIEVO ALLA CONSISTENZA DEL BENEFICIO
Il disegno di legge interviene anche sui criteri dell’interesse e del vantaggio, necessari per imputare all’ente il reato commesso dalla persona fisica.
Secondo le anticipazioni, nei reati colposi l’interesse o il vantaggio sarebbero ravvisabili quando l’inosservanza delle regole abbia determinato un risparmio di spesa o un incremento della produzione di consistenza apprezzabile.
La precisazione assume particolare rilievo nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
Nei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l’interesse o il vantaggio dell’ente non riguardano l’evento lesivo, certamente non voluto, ma la condotta inosservante.
Il vantaggio può quindi consistere, ad esempio, nel risparmio ottenuto mediante:
-
- la mancata adozione di misure di sicurezza;
- l’omessa manutenzione di impianti e attrezzature;
- la riduzione dei tempi di formazione;
- l’impiego di personale non adeguatamente formato;
- l’accelerazione delle lavorazioni;
- l’omessa sospensione di un’attività pericolosa.
L’introduzione del requisito dell’apprezzabilità dovrebbe evitare che risparmi marginali, occasionali o del tutto irrilevanti siano sufficienti a fondare la responsabilità dell’ente.
Resterà tuttavia decisiva la concreta formulazione della disposizione e l’interpretazione che ne darà la giurisprudenza.
- SEMPLIFICAZIONI PER LE PMI, SENZA ABBASSAMENTO DELLE GARANZIE
Il progetto prevede procedure semplificate per le piccole e medie imprese, anche attraverso l’adozione di Modelli costruiti sulla base delle linee guida associative.
La semplificazione appare condivisibile.
Un sistema organizzativo destinato a un’impresa con pochi dipendenti non può replicare la struttura di una società multinazionale. La proporzionalità è già un principio essenziale della compliance, ma potrebbe ricevere un riconoscimento più esplicito.
Semplificare, tuttavia, non significa rinunciare ai presidi.
Anche una PMI deve essere in grado di dimostrare:
-
- di avere individuato i propri rischi;
- di avere attribuito chiaramente compiti e responsabilità;
- di avere adottato procedure comprensibili;
- di avere formato i lavoratori;
- di avere controllato il rispetto delle regole;
- di avere reagito alle violazioni;
- di avere aggiornato il sistema quando necessario.
- L’ADEGUAMENTO SUCCESSIVO AL REATO E LE CONDOTTE RIPARATORIE
La riforma sembrerebbe attribuire maggiore importanza anche alla riorganizzazione dell’ente successiva alla commissione del reato.
Quando il Modello fosse già stato adottato prima dell’illecito, l’ente potrebbe accedere a un percorso fondato sull’eliminazione delle carenze organizzative, sull’adozione di condotte riparatorie e sulla messa a disposizione del profitto. Secondo le anticipazioni, la proposta dovrebbe essere presentata entro un termine successivo all’avviso di conclusione delle indagini.
L’impostazione valorizza la funzione preventiva e riparatoria del sistema 231.
L’obiettivo non sarebbe soltanto sanzionare l’organizzazione inefficiente, ma incentivare l’impresa a:
-
- individuare le cause dell’illecito;
- correggere i processi vulnerabili;
- rafforzare il sistema dei controlli;
- rimuovere gli effetti del reato;
- impedire la reiterazione delle condotte.
Occorrerà però evitare che la riorganizzazione postuma diventi una facile alternativa alla prevenzione.
Un Modello adottato o aggiornato soltanto dopo l’avvio del procedimento non può avere lo stesso valore di un sistema costruito, finanziato e attuato prima della commissione del reato.
- IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE PROCESSUALI
La proposta inciderebbe anche sul procedimento a carico dell’ente.
Tra le novità prospettate figurano:
-
- l’obbligo per il pubblico ministero di indicare specificamente le carenze organizzative contestate;
- nuove garanzie relative alla rappresentanza dell’ente;
- condizioni più rigorose per l’applicazione e il mantenimento del sequestro;
- un ampliamento dell’accesso ai riti alternativi in presenza di condotte riparatorie e, per i reati tributari, del pagamento del debito.
Particolarmente significativa è la necessità di contestare puntualmente il deficit organizzativo.
L’ente deve essere posto nella condizione di conoscere non soltanto il reato presupposto, ma anche:
-
- quale regola organizzativa sarebbe mancata;
- quale controllo sarebbe risultato inadeguato;
- quale omissione avrebbe favorito il reato;
- quale collegamento causale esisterebbe tra la carenza e l’illecito.
La colpa di organizzazione non può restare una formula astratta o una clausola di stile. Deve costituire l’oggetto di una contestazione specifica, verificabile e difendibile nel contraddittorio.
- MICROIMPRESE E SOVRAPPOSIZIONE TRA AUTORE DEL REATO ED ENTE
Il disegno di legge considera anche la situazione delle microimprese nelle quali l’autore del reato e l’organizzazione societaria finiscono sostanzialmente per coincidere.
In questi casi, il giudice potrebbe ridurre o non applicare la sanzione pecuniaria all’ente, tenendo conto della pena inflitta alla persona fisica.
La previsione mira a evitare una duplicazione sanzionatoria eccessivamente gravosa nei confronti di realtà imprenditoriali minime.
Anche su questo punto sarà però necessario individuare criteri rigorosi.
La ridotta dimensione dell’impresa non può determinare automaticamente l’esclusione della responsabilità, soprattutto quando la forma societaria sia stata utilizzata per separare patrimoni, attività e responsabilità o quando dal reato sia derivato un beneficio effettivo per l’organizzazione.
- QUALI CONSEGUENZE PER LE IMPRESE?
La riforma non riduce l’importanza del Modello 231. Al contrario, potrebbe aumentarne il valore strategico.
Il Modello non dovrebbe più essere considerato un documento da predisporre per finalità esclusivamente difensive, ma un sistema attraverso il quale l’impresa dimostra di conoscere e governare i propri rischi.
Le aziende dovrebbero quindi verificare fin d’ora:
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- se la mappatura dei rischi sia aggiornata;
- se i protocolli riflettano i processi realmente applicati;
- se le deleghe e le procure siano coerenti con le responsabilità operative;
- se la segregazione delle funzioni sia effettiva e verificabile;
- se i controlli siano svolti e documentati;
- se l’Organismo di Vigilanza riceva flussi informativi adeguati;
- se la formazione sia differenziata in base ai ruoli;
- se il sistema disciplinare sia concretamente applicabile;
- se il whistleblowing sia integrato nel sistema 231;
- se modifiche organizzative, nuovi reati o nuovi mercati abbiano reso necessario l’aggiornamento del Modello.
CONCLUSIONI
La riforma prospettata sembra muoversi verso un sistema più coerente con la natura della responsabilità degli enti.
L’impresa non dovrebbe essere sanzionata semplicemente perché al suo interno è stato commesso un reato. Dovrebbe essere chiamata a rispondere quando quel reato sia espressione o conseguenza di una carenza organizzativa concretamente individuata.
In questo quadro, le linee guida associative, le norme tecniche e le buone prassi possono offrire parametri più certi, limitando valutazioni eccessivamente retrospettive o discrezionali.
Ma la maggiore certezza non comporterà un alleggerimento sostanziale degli obblighi organizzativi.
Al contrario, la centralità della colpa di organizzazione richiederà alle imprese di dimostrare non soltanto di avere adottato un Modello, ma di averlo trasformato in un sistema effettivo di governo, controllo e prevenzione dei rischi.







